DISEGNO DI LEGGE

Pubblicato il da sandro

 Iniziativa del senatore SANNA, CABRAS, SCANU

Disegno di legge

Articolo 1

Sino alla realizzazione del gasdotto GALSI e alla sua interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti, alle imprese localizzate nella regione Sardegna che utilizzino olio combustibile, gas propano liquido o altri derivati dal petrolio per il ciclo produttivo e che si impegnino entro il medesimo termine alla conversione a metano o a carbone dei propri impianti di generazione termica, è riconosciuta una compensazione sui consumi energetici non elettrici pari al differenziale di costo con il metano. La determinazione della compensazione tiene conto dei rendimenti termici e della riduzione dei costi complessivi di produzione ottenibili con l'utilizzo del metano, considerando anche il potenziale di cogenerazione elettrica.

Articolo 2

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto non regolamentare, ne determina le modalità attuative in armonia con le disposizioni dell’Unione Europea in materia di energia e di concorrenza.

 

Articolo 3

Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema gas. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.

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