Tribunale dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 28/12
Lussemburgo, 21 marzo 2012
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Sentenza nelle cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV,
T-62/06 RENV e T-69/06 RENV
Irlanda/Commissione, Francia/Commissione, Italia/Commissione,
Eurallumina SpA/Commissione, Aughinish Alumina Ltd/Commissione
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva ordinato il rimborso
delle esenzioni fiscali concesse dalla Francia, dall’Irlanda e dall’Italia a favore della
produzione di allumina, le quali erano state autorizzate dal Consiglio
Gli atti delle istituzioni dell’Unione devono essere coerenti e rispettare il principio della certezza del
diritto
L’allumina (o ossido di alluminio) è una polvere bianca ricavata dalla bauxite, utilizzata
principalmente nelle fonderie per la produzione di alluminio e, in via secondaria, in applicazioni
chimiche. Per la produzione di allumina si utilizza, segnatamente, olio minerale come combustibile.
In Irlanda, in Italia e in Francia esiste un solo produttore di allumina: si tratta, rispettivamente,
dell’Aughinish Alumina Ltd nella regione di Shannon, dell’Eurallumina SpA in Sardegna e
dell’Alcan Inc. nella regione di Gardanne. Produttori di allumina sono parimenti presenti in
Germania, in Spagna, in Grecia, in Ungheria e nel Regno Unito.
La normativa europea, in vigore dal 1992
1
, armonizza le accise sugli oli minerali e fissa un’aliquota
minima dell’accisa sull'olio combustibile pesante, consentendo al contempo al Consiglio di
autorizzare gli Stati membri ad introdurre ulteriori esenzioni dall'accisa armonizzata.
Su tale fondamento, taluni Stati membri − l'Irlanda, l'Italia e la Francia − hanno introdotto esenzioni
dall'accisa sugli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina, rispettivamente dal 1983, dal
1993 e dal 1997. Il Consiglio ha autorizzato tali esenzioni e le ha prorogate con effetto fino al 31
dicembre 2006
2
.
La Commissione ha tuttavia constatato successivamente che tali misure conferivano un vantaggio
alle società beneficiarie – in quanto finanziate mediante risorse statali – che erano selettive,
falsavano la concorrenza e incidevano sul mercato unico. Pertanto, nel 2005, essa ha adottato una
decisione
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secondo cui le esenzioni dalle accise concesse dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia
sugli oli combustibili pesanti usati nella produzione di allumina (fino al 31 dicembre 2003
4
)
costituivano aiuti di Stato
5
. La Commissione ha tuttavia deciso che l'aiuto concesso fino al 2
febbraio 2002
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, sebbene incompatibile con il mercato comune, non dovesse essere recuperato
1
Direttive 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli
minerali (GU L 316, pag. 12) e 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di
accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19).
2
La decisione di autorizzazione più recente è la decisione 2001/224 del Consiglio, del 12 marzo 2001 (GU L 84,
pag. 23).
3
Decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali
utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in
Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU L 119, pag. 12).
4
La Commissione ha limitato la portata della sua decisione al 31 dicembre 2003, a causa delle importanti modifiche
della tassazione comunitaria dei prodotti energetici, apportate dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 283, pag. 51), che ha abrogato la
direttiva 92/82/CEE con effetto dal 31 dicembre 2003.
5
A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
6
Data in cui le decisioni della Commissione di avviare il procedimento in relazione alle esenzioni sono state pubblicate
nella Gazzetta ufficiale (Decisione 2006/323/CE, pag. 101).
www.curia.europa.euperché il recupero sarebbe stato contrario ai principi del legittimo affidamento e della certezza del
diritto
7
. Per contro, gli aiuti concessi tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003 erano incompatibili
con il mercato comune in quanto i beneficiari non avevano versato un'accisa pari ad almeno 13,01
euro per 1 000 kg di olio combustibile pesante (tale aliquota minima era stata fissata dalla
normativa del 1992) e gli Stati erano tenuti a recuperarli presso i rispettivi beneficiari.
Nel 2006, la Francia, l'Irlanda e l'Italia hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, che ha
annullato
8
la decisione della Commissione del 2005, in base al rilievo che quest'ultima aveva
violato l'obbligo di motivazione.
Su impugnazione della Commissione, la Corte di giustizia
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ha annullato nel 2009 la sentenza del
Tribunale per violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa e ha rinviato le
cause dinanzi al Tribunale.
Su queste cause il Tribunale si pronuncia in data odierna. Nella fattispecie, le ricorrenti addebitano
alla Commissione di aver azzerato gli effetti giuridici prodotti dalle decisioni del Consiglio, che
avevano autorizzato gli Stati membri ad applicare le esenzioni fino al 31 dicembre 2006, e di avere
pertanto violato il principio della certezza del diritto.
Il Tribunale ricorda, anzitutto, che il principio della certezza del diritto mira a garantire la
prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nel diritto dell’Unione. A tal fine, è
essenziale che le istituzioni dell’Unione rispettino l’intangibilità degli atti che esse hanno
emanato ed evitino le incoerenze tra le varie disposizioni che adottano.
Peraltro, il Tribunale sottolinea che le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali e
le norme in materia di aiuti di Stato perseguono un medesimo obiettivo, ossia la promozione del
buon funzionamento del mercato interno, lottando segnatamente contro le distorsioni della
concorrenza. Alla luce di tale obiettivo comune, l'attuazione coerente di queste diverse norme
impone di ritenere che la nozione di distorsione della concorrenza rivesta la medesima
portata e il medesimo significato in materia di armonizzazione delle normative fiscali
nazionali e in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, le istituzioni dell'Unione devono valutare
in modo coerente la sussistenza di un'eventuale distorsione della concorrenza al fine di
autorizzare, o meno, un'esenzione dall'accisa armonizzata.
Il Tribunale precisa poi che, in caso di accertamento di una siffatta distorsione, la Commissione
deve proporre al Consiglio di non autorizzare l'esenzione oppure di eliminarla o di modificarla −
cosa che essa non ha fatto nel caso di specie. Inoltre, essa avrebbe anche potuto chiedere al
giudice dell'Unione di controllare la distorsione della concorrenza nel funzionamento del mercato
interno, indotta da tale esenzione, e chiedergli di annullare la decisione del Consiglio.
Ad ogni modo, la Commissione non poteva qualificare le esenzioni controverse come aiuti di Stato
finché la decisione del Consiglio era in vigore e non era stata né modificata né annullata, senza
giungere ad un'attuazione incoerente delle norme in materia di armonizzazione delle
normative fiscali e delle norme in materia di aiuti di Stato, contraria al principio della
certezza del diritto.
Il Tribunale annulla dunque la decisione della Commissione nella parte in cui si fonda
sull’accertamento che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile
per la produzione di allumina, concesse dalla Francia, dall’Irlanda e dall’Italia, costituiscono
aiuti di Stato e nella parte in cui ordina agli Stati membri di recuperarli presso i loro
beneficiari, nella misura in cui questi ultimi non hanno versato un’accisa pari ad almeno
EUR 13,01 per 1 000 kg di olio combustibile pesante.
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Peraltro, per il periodo anteriore al 17 luglio 1990, i poteri della Commissione in materia di recupero erano prescritti.
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Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione (cause T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e
T-69/06).
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Sentenza della Corte del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (causa C-89/08 P).
www.curia.europa.euIMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica,
può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al
diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene
annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento
dell’atto.
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