Tribunale dell’Unione europea

Pubblicato il da sandro cherenti

COMUNICATO STAMPA n. 28/12

Lussemburgo, 21 marzo 2012

Stampa e Informazione

Sentenza nelle cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV,

T-62/06 RENV e T-69/06 RENV

Irlanda/Commissione, Francia/Commissione, Italia/Commissione,

Eurallumina SpA/Commissione, Aughinish Alumina Ltd/Commissione

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva ordinato il rimborso

delle esenzioni fiscali concesse dalla Francia, dall’Irlanda e dall’Italia a favore della

produzione di allumina, le quali erano state autorizzate dal Consiglio

Gli atti delle istituzioni dell’Unione devono essere coerenti e rispettare il principio della certezza del

diritto 

L’allumina  (o ossido di alluminio) è una polvere bianca ricavata dalla bauxite, utilizzata

principalmente nelle fonderie per la produzione di alluminio e, in via  secondaria, in applicazioni

chimiche. Per la produzione di allumina si utilizza, segnatamente, olio minerale come combustibile.

In Irlanda, in Italia e in Francia esiste un solo produttore  di allumina: si tratta, rispettivamente,

dell’Aughinish Alumina Ltd nella regione di Shannon, dell’Eurallumina SpA in Sardegna e

dell’Alcan Inc. nella regione di  Gardanne. Produttori di allumina  sono parimenti presenti in

Germania, in Spagna, in Grecia, in Ungheria e nel Regno Unito.

La normativa europea, in vigore dal 1992

1

, armonizza le accise sugli oli minerali e fissa un’aliquota

minima dell’accisa sull'olio combustibile pesante, consentendo al contempo al Consiglio  di

autorizzare gli Stati membri ad introdurre ulteriori esenzioni dall'accisa armonizzata.

Su tale fondamento, taluni Stati membri − l'Irlanda, l'Italia e la Francia − hanno introdotto esenzioni

dall'accisa sugli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina, rispettivamente dal 1983, dal

1993 e dal 1997. Il Consiglio ha autorizzato tali esenzioni e le ha prorogate con effetto fino al 31

dicembre 2006

2

La Commissione ha tuttavia constatato successivamente che tali misure conferivano un vantaggio

alle società beneficiarie – in quanto finanziate mediante risorse statali – che erano selettive,

falsavano la concorrenza e incidevano sul mercato unico. Pertanto, nel 2005, essa ha adottato una

decisione

3

secondo cui le esenzioni dalle accise concesse dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia

sugli oli  combustibili pesanti usati nella  produzione di allumina (fino al 31 dicembre 2003

4

)

costituivano aiuti di Stato

5

. La Commissione ha tuttavia deciso che  l'aiuto concesso fino al 2

febbraio 2002

6

, sebbene incompatibile con il  mercato comune, non  dovesse essere recuperato

                                               

1

 Direttive 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli

minerali (GU L 316, pag. 12) e 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di

accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19). 

2

 La decisione  di autorizzazione più recente è la  decisione 2001/224  del Consiglio,  del 12 marzo  2001 (GU L 84,

pag. 23).

3

 Decisione  2006/323/CE  della Commissione, del 7 dicembre  2005, relativa  all’esenzione  dall’accisa sugli oli minerali

utilizzati come combustibile  per la  produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in

Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU L 119, pag. 12).

4

 La Commissione ha limitato la portata della sua decisione al 31 dicembre 2003, a causa delle importanti modifiche

della tassazione comunitaria dei prodotti energetici, apportate dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il

quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 283,  pag. 51), che  ha abrogato la

direttiva 92/82/CEE con effetto dal 31 dicembre 2003.

5

 A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

6

 Data in cui le decisioni della Commissione di avviare il procedimento in relazione alle esenzioni sono state pubblicate

nella Gazzetta ufficiale (Decisione 2006/323/CE, pag. 101).

www.curia.europa.euperché il recupero sarebbe stato contrario ai principi del legittimo affidamento e della certezza del

diritto

7

. Per contro, gli aiuti concessi tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003 erano incompatibili

con il mercato comune in quanto i beneficiari non avevano versato un'accisa pari ad almeno 13,01

euro per 1 000 kg di olio combustibile pesante (tale aliquota minima era stata fissata dalla

normativa del 1992) e gli Stati erano tenuti a recuperarli presso i rispettivi beneficiari.

Nel 2006, la Francia, l'Irlanda e l'Italia hanno  proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, che  ha

annullato

8

 la decisione  della Commissione del  2005, in base al rilievo che quest'ultima aveva

violato l'obbligo di motivazione.

Su impugnazione della Commissione, la Corte di giustizia

9

 ha annullato nel 2009 la sentenza del

Tribunale per violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa  e ha rinviato le

cause dinanzi al Tribunale.

Su queste cause il Tribunale si pronuncia in data odierna. Nella fattispecie, le ricorrenti addebitano

alla Commissione di aver azzerato gli effetti giuridici prodotti dalle decisioni del Consiglio, che

avevano autorizzato gli Stati membri ad applicare le esenzioni fino al 31 dicembre 2006, e di avere

pertanto violato il principio della certezza del diritto.

Il Tribunale ricorda, anzitutto,  che il principio della certezza del diritto mira  a garantire la

prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nel diritto dell’Unione. A tal  fine, è

essenziale  che le istituzioni dell’Unione rispettino l’intangibilità degli atti che esse hanno

emanato ed evitino le incoerenze tra le varie disposizioni che adottano. 

Peraltro, il Tribunale sottolinea che le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali e

le norme in materia di aiuti di Stato perseguono un medesimo obiettivo, ossia la promozione del

buon funzionamento del mercato interno, lottando segnatamente  contro le distorsioni della

concorrenza. Alla luce  di tale obiettivo comune, l'attuazione coerente di queste  diverse norme

impone di ritenere che la  nozione di distorsione della concorrenza rivesta la medesima

portata e il medesimo significato in materia di armonizzazione delle normative fiscali

nazionali e in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, le istituzioni dell'Unione devono valutare

in modo coerente la sussistenza di un'eventuale distorsione della concorrenza al fine di

autorizzare, o meno, un'esenzione dall'accisa armonizzata.

Il Tribunale precisa poi che, in caso di accertamento di una siffatta distorsione, la Commissione

deve proporre al Consiglio di non autorizzare l'esenzione oppure di eliminarla o di modificarla − 

cosa che essa non  ha fatto nel caso di  specie. Inoltre, essa avrebbe anche potuto chiedere al

giudice dell'Unione di controllare la distorsione della concorrenza nel funzionamento del mercato

interno, indotta da tale esenzione, e chiedergli di annullare la decisione del Consiglio.

Ad ogni modo, la Commissione non poteva qualificare le esenzioni controverse come aiuti di Stato

finché la decisione del Consiglio era in vigore e non era stata né modificata né annullata, senza

giungere ad  un'attuazione incoerente delle norme in materia  di armonizzazione delle

normative fiscali e delle norme in materia di aiuti di Stato, contraria al principio della

certezza del diritto. 

Il Tribunale annulla dunque la decisione della Commissione nella parte in  cui si fonda

sull’accertamento che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile

per la produzione di allumina, concesse dalla Francia, dall’Irlanda e dall’Italia, costituiscono

aiuti di Stato e nella parte in cui ordina  agli Stati  membri di recuperarli presso i  loro

beneficiari, nella misura in cui questi ultimi non hanno versato un’accisa pari ad almeno

EUR 13,01 per 1 000 kg di olio combustibile pesante.

                                               

7

 Peraltro, per il periodo anteriore al 17 luglio 1990, i poteri della Commissione in materia di recupero erano prescritti.

8

 Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione (cause T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e

T-69/06).

9

 Sentenza della Corte del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (causa C-89/08 P).

www.curia.europa.euIMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica,

può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari  al

diritto dell’Unione. A determinate condizioni,  gli Stati membri, le istituzioni europee  e i  privati possono

investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene

annullato. L'istituzione interessata deve rimediare  all’eventuale lacuna  giuridica creata  dall’annullamento

dell’atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia 

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis
 (+352) 4303 258

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